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| Codice
deontologico Fimaa Italia |
PRINCIPI
GENERALI E FINALITA'
Art. 1 - Codice deontologico: princìpi
generali
a. I princìpi ispiratori del presente Codice
Deontologico sono correttezza, rispetto, trasparenza,
professionalità e salvaguardia di tutti gli
interessi coinvolti;
b. Le regole di comportamento contenute nel presente
Codice sono vincolanti per il Mediatore Associato
alla Fimaa Italia; l'assoggettamento del Mediatore
Associato al presente Codice avviene per effetto
dell'iscrizione alle singole associazioni provinciali.
Art. 2 - Codice deontologico: finalità
Il Codice deontologico di FIMAA Italia definisce
delle regole e fornisce dei suggerimenti comportamentali
al fine di improntare l'attività professionale
del Mediatore Associato secondo i princìpi
di correttezza, rispetto, professionalità
e trasparenza a tutela del Consumatore, dei Mediatori
Associati e più in generale della Categoria.
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 3 - Norme generali di comportamento
Il Mediatore Associato deve:
1. agire con la diligenza e la cura del buon padre
di famiglia, secondo i princìpi morali di
lealtà e di fedeltà nei confronti
sia dell'Associazione che della Federazione Nazionale,
rispettando le regole ed i canoni di correttezza
e di professionalità;
2. agire sempre nel rispetto delle leggi in generale
ed in particolare di quelle che regolano la professione
dando prova al Cliente che ne faccia richiesta di
essere regolarmente iscritto al Ruolo Mediatori
e di aver depositato i propri formulari presso la
CCIAA;
3. richiedere e rispettare rigorosamente il segreto
professionale ed esigere che questo venga osservato
anche da parte di Collaboratori, Dipendenti e Colleghi
che lo coadiuvano nello svolgimento dell'attività,
attenendosi anche a quanto previsto dalla normativa
vigente sulla Tutela dei Dati Personali (Privacy);
4. essere aggiornato costantemente (formazione permanente)
affinché la propria prestazione professionale
possa essere qualificata e competente;
5. agire sempre con trasparenza, evitando ogni possibile
equivoco nell'interesse delle parti ed evitando
di creare pregiudizio alla dignità della
professione;
6. astenersi dall'adottare forme di pubblicità
scorretta e menzognera, ricordando che è
illecito omettere di comunicare precisazioni e fatti
necessari al Cliente per valutare correttamente
un prodotto, un'attività o un servizio.
Art. 4 - Norme di comportamento: rapporti fra Mediatori
(Impresa / Impresa)
a. E' fatto divieto di collaborare con chi esercita
abusivamente la professione;
b. E' fatto divieto di operare direttamente con
persone vincolate da rapporto societario, di dipendenza
o di collaborazione ad altri Colleghi, se tale collaborazione
operativa non è stata preventivamente pattuita
con i titolari delle rispettive Imprese;
c. E' dovere del Mediatore qualificarsi sempre come
tale, oltre che con i Clienti, anche con i Colleghi
in caso di trattative in cui siano interessati più
Mediatori;
d. E' vietata l'utilizzazione di mezzi che possano
creare equivoci e confusione coi Colleghi sul mercato
;
e. In caso di affare concluso per intervento di
più Mediatori la suddivisione della provvigione
deve essere preventivamente pattuita fra le parti,
possibilmente in forma scritta; in mancanza di accordi
le provvigioni verranno suddivise secondo quanto
stabilito dal Codice Civile e dagli Usi e Consuetudini
locali;
f. Nel caso di pluralità di Mediatori, con
incarico in esclusiva conferito ad uno di essi,
la titolarità dello stesso resta al Mediatore
che ne è intestatario;
g. Nello svolgimento della propria attività
professionale il Mediatore non deve compiere atti
di concorrenza sleale;
h. In particolare il Mediatore Associato deve astenersi
dall'utilizzare il marchio FIMAA (ed ogni altro
segno distintivo che determini l'appartenenza del
Soggetto alla FIMAA) per promuovere forme di concorrenza
sleale nei confronti di Colleghi ;
i. Il Mediatore Associato è tenuto a denunciare
agli Organi competenti delle singole associazioni
provinciali ed a quelli della CCIAA ogni forma di
concorrenza sleale, pubblicità menzognera,
utilizzo abusivo del marchio e/o della modulistica
FIMAA Italia - e quant'altro possa arrecare danno
all'immagine della professione e/o della Federazione
- di cui fosse testimone.
Art. 5 - Norme di comportamento: rapporti fra Mediatore
e Cliente (Impresa / Consumatore)
a. Il Mediatore Associato deve sempre agire nel
rispetto di quanto stabilito dal presente Codice
Deontologico, dalle vigenti leggi in materia, e
dei principi sottesi al contenuto della modulistica
Fimaa.
b. Il Mediatore Associato deve dare una corretta
ed imparziale valutazione del bene mediato e - se
richiesto - deve essere disponibile a prestare al
Cliente servizio di assistenza fino all'effettiva
conclusione del contratto (es.: nel settore immobiliare
fino al rogito oppure alla registrazione del contratto
di locazione);
c. Il Mediatore Associato deve astenersi dall'accettare
incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza
(es.: se non è a conoscenza delle leggi /
norme / regolamenti o semplicemente dei parametri
di valutazione per alcune tipologie particolari
di prodotti, come attività commerciali, terreni,
ecc.) a meno che non dichiari di avvalersi della
collaborazione di altri Colleghi e/o professionisti
di settore;
d. Per ogni incarico acquisito, preferibilmente
in forma scritta, il Mediatore Associato deve reperire
ogni documento ed altro elemento necessario e/o
utile al corretto svolgimento della propria attività
mediatoria;
e. e) Il Mediatore Associato deve informare il Cliente
relativamente alle eventuali obiettive difficoltà
che possano sorgere in merito all'affare oggetto
della mediazione;
f. Dopo aver stabilito le condizioni essenziali
di una proposta di acquisto o di locazione, il Mediatore
Associato è tenuto: 1) in caso di ricevimento
di una proposta perfettamente conforme all'incarico
a non raccogliere altre proposte fino all'esito
della predetta proposta; 2) in caso di proposta
inferiore a quanto previsto dall'incarico, ad informare
il proponente che, qualora venissero raccolte altre
proposte migliorative, è dovere del Mediatore
sottoporre le stesse al venditore / locatore; in
ogni caso il Mediatore Associato si obbliga a tenere
le parti sempre al corrente dell'andamento delle
trattative;
g. Il Mediatore Associato non deve mai confondere
il proprio compenso (provvigione) con il denaro
ricevuto per conto terzi (caparra), ossia non deve
mai incassare somme diverse dalle proprie spettanze;
h. In caso di vendita diretta da parte di un Mediatore
Associato di un bene proprio lo stesso Mediatore
Associato dovrà dichiarare di essere in quel
caso venditore e non intermediario.
Art. 6 - Norme di comportamento: rapporti fra Mediatore
Titolare e Mediatori Dipendenti e/o Mediatori Collaboratori
Oltre a rispettare quanto previsto all'Art. 3, punto
a) 3. del presente Codice, il Mediatore Associato
deve garantire ai Clienti ed alla FIMAA Italia di
avere informato i Mediatori Dipendenti e/o Mediatori
Collaboratori che lavorano presso la propria Azienda
sul contenuto del presente Codice di Autodisciplina,
assumendosi la responsabilità delle eventuali
violazioni al Codice stesso effettuate da detti
Dipendenti e/o Collaboratori durante lo svolgimento
della loro attività mediatoria.
APPLICAZIONE
Art. 7 - Organi di controllo.
Ciascuna associazione provinciale potrà istituire
propri organi di controllo con riferimento all'osservanza
di quanto disposto nel presente Codice Deontologico
e stabilire le sanzioni da comminare ai singoli
aderenti che abbiano violato le sopra estese disposizioni.
In ogni caso la violazione del Codice Deontologico
comporta sempre e comunque la lesione del diritto
d'onore della federazione, a prescindere dalla prova
del concreto pregiudizio;
per quanto concerne le sanzioni le stesse potranno
assumere la seguente veste:
1) deplorazione scritta (diffida o ammonizione con
invito formale ad uniformarsi a quanto deliberato
dall'Organo di controllo);
2) sospensione dalla Federazione (da uno a sei mesi)
e conseguente diffida ad utilizzare - nel periodo
di sanzione - marchio, modulistica ed altri segni
distintivi della FIMAA Italia;
3) espulsione dalla Federazione con conseguente
diffida ad interrompere immediatamente l'utilizzo
del marchio, della modulistica e di altri segni
distintivi della FIMAA.
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